Informativa KYC e Antiriciclaggio (AML)

ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche — Aggiornata al 28/10/2026

SCM SIM S.p.A. è soggetta agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 231/2007 (recepimento della IV Direttiva AML 2015/849/UE). La verifica dell'identità del cliente è un obbligo di legge, non una scelta commerciale.

1. Base Normativa

SCM SIM S.p.A. è un soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Le procedure di verifica dell'identità sono imposte da:

  • D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio italiana);
  • Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) e Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML);
  • Regolamento (UE) 2015/847 (trasferimento fondi);
  • Provvedimenti di Banca d'Italia e CONSOB in materia di adeguata verifica.

2. Adeguata Verifica della Clientela (CDD)

Prima di instaurare il rapporto continuativo, SCM SIM S.p.A. è tenuta a eseguire l'adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence — CDD), che comprende:

  • Identificazione del cliente: acquisizione e verifica di documento d'identità in corso di validità;
  • Verifica dell'identità: confronto documentale (es. selfie + documento);
  • Valutazione dello scopo del rapporto: natura e finalità dell'attività finanziaria;
  • Monitoraggio continuativo del rapporto per tutta la sua durata.

3. Dati Raccolti ai Fini KYC

DatoFinalitàBase giuridica
Documento d'identità (fronte/retro)IdentificazioneObbligo legale — art. 19 D.Lgs. 231/2007
Fotografia (selfie)Verifica identità remotaObbligo legale — art. 19 D.Lgs. 231/2007
Codice FiscaleIdentificazione univocaObbligo legale
Dati di residenzaVerifica indirizzoObbligo legale
Fonte dei fondi/patrimonioValutazione del rischio AMLObbligo legale — art. 24 D.Lgs. 231/2007

4. Conservazione

I dati acquisiti nell'ambito dell'adeguata verifica sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 231/2007. Tale periodo è inderogabile e non può essere ridotto nemmeno su richiesta del cliente.

5. Obblighi di Segnalazione

In caso di operazioni sospette, SCM SIM S.p.A. è tenuta per legge a trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso Banca d'Italia, senza possibilità di informare il cliente (art. 35 D.Lgs. 231/2007 — divieto di tipping off).

6. Conseguenze del Rifiuto

In caso di rifiuto o impossibilità di completare l'adeguata verifica, SCM SIM S.p.A. è tenuta a:

  • Non instaurare il rapporto continuativo;
  • Interrompere eventuali rapporti già in essere;
  • Valutare se procedere con una segnalazione all'UIF.

7. Diritti dell'Interessato

I diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione) sono applicabili nel rispetto dei vincoli normativi AML. In particolare, il diritto alla cancellazione non può essere esercitato per i dati soggetti all'obbligo di conservazione decennale ex art. 31 D.Lgs. 231/2007.

Per ogni informazione: info@scmsim.it


SCM SIM S.p.A. — Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 — Soggetta a vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS — Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia