Informativa KYC e Antiriciclaggio (AML)
ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche — Aggiornata al 28/10/2026
Indice
1. Base Normativa
SCM SIM S.p.A. è un soggetto obbligato ai sensi del D.Lgs. 231/2007. Le procedure di verifica dell'identità sono imposte da:
- D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (normativa antiriciclaggio italiana);
- Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) e Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML);
- Regolamento (UE) 2015/847 (trasferimento fondi);
- Provvedimenti di Banca d'Italia e CONSOB in materia di adeguata verifica.
2. Adeguata Verifica della Clientela (CDD)
Prima di instaurare il rapporto continuativo, SCM SIM S.p.A. è tenuta a eseguire l'adeguata verifica della clientela (Customer Due Diligence — CDD), che comprende:
- Identificazione del cliente: acquisizione e verifica di documento d'identità in corso di validità;
- Verifica dell'identità: confronto documentale (es. selfie + documento);
- Valutazione dello scopo del rapporto: natura e finalità dell'attività finanziaria;
- Monitoraggio continuativo del rapporto per tutta la sua durata.
3. Dati Raccolti ai Fini KYC
| Dato | Finalità | Base giuridica |
|---|---|---|
| Documento d'identità (fronte/retro) | Identificazione | Obbligo legale — art. 19 D.Lgs. 231/2007 |
| Fotografia (selfie) | Verifica identità remota | Obbligo legale — art. 19 D.Lgs. 231/2007 |
| Codice Fiscale | Identificazione univoca | Obbligo legale |
| Dati di residenza | Verifica indirizzo | Obbligo legale |
| Fonte dei fondi/patrimonio | Valutazione del rischio AML | Obbligo legale — art. 24 D.Lgs. 231/2007 |
4. Conservazione
I dati acquisiti nell'ambito dell'adeguata verifica sono conservati per 10 anni dalla cessazione del rapporto continuativo, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 231/2007. Tale periodo è inderogabile e non può essere ridotto nemmeno su richiesta del cliente.
5. Obblighi di Segnalazione
In caso di operazioni sospette, SCM SIM S.p.A. è tenuta per legge a trasmettere una Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso Banca d'Italia, senza possibilità di informare il cliente (art. 35 D.Lgs. 231/2007 — divieto di tipping off).
6. Conseguenze del Rifiuto
In caso di rifiuto o impossibilità di completare l'adeguata verifica, SCM SIM S.p.A. è tenuta a:
- Non instaurare il rapporto continuativo;
- Interrompere eventuali rapporti già in essere;
- Valutare se procedere con una segnalazione all'UIF.
7. Diritti dell'Interessato
I diritti GDPR (accesso, rettifica, cancellazione) sono applicabili nel rispetto dei vincoli normativi AML. In particolare, il diritto alla cancellazione non può essere esercitato per i dati soggetti all'obbligo di conservazione decennale ex art. 31 D.Lgs. 231/2007.
Per ogni informazione: info@scmsim.it
SCM SIM S.p.A. — Iscritta all'Albo delle SIM al n. 272 — Soggetta a vigilanza di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS — Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia